INPS, con circolare del 31 gennaio 2018 n. 19, ha informato sul valore dei nuovi massimali riferito alle diverse indennità di sostegno al reddito previste dalla normativa: CIG, CIG edilizia, NASPI, DIS.COLL, ecc.
I nuovi valori, di seguito descritti, entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, fino al 31 dicembre 2018.
Tipologia di intervento |
Retribuzione mensile lorda | Importo massimo lordo | Importo al netto contributo previdenziale(5,84%) |
Cassa integrazione guadagni * | = / < 2.125,36 € | 982,40€ | 925,03€ |
Cassa integrazione guadagni * | > 2.125,36€ | 1.180,76€ | 1.111,80€ |
La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione avute negli ultimi 4 anni.
Se la retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni è:
- Inferiore a 1208,15€ l’indennità Naspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile
- superiore a 1208,15€ l’indennità Naspi sarà pari al 75% dell’importo più il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e i 1208,15€
L’indennità mensile di Naspi non può superare il massimale mensile pari a 1314,30 euro e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
Ufficio legale Fiom-Milano