Il nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 disciplina il funzionamento del Fondo, (dopo la fase transitoria avviata il 1° ottobre e conclusa al 31 dicembre 2017) dando così integrale attuazione a quanto stabilito tra Fim Fiom Uilm e Federmeccanica con la sottoscrizione del Contratto nazionale del 26 novembre 2016.
MODALITÀ DI ADESIONE
I lavoratori iscritti dovranno registrarsi sul portale del Fondo. La mancata registrazione sul sito non preclude la possibilità per il lavoratore iscritto di usufruire delle prestazioni che potranno essere prenotate chiamando il
Numero verde 800 189671
Il lavoratore può iscrivere gratuitamente per gli anni 2018 – 2019 – 2020 il proprio nucleo familiare; l’iscrizione gratuita del nucleo familiare comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare e la condivisione delle garanzie e dei massimali previsti dal piano.
SONO DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE EROGATE DAL FONDO
- Il/la lavoratore/lavoratrice titolare del rapporto di lavoro in qualità di socio del Fondo.
Sono inoltre destinatari delle prestazioni sanitarie, con adesione gratuita:
- Il nucleo familiare fiscalmente a carico:
- il coniuge, compreso il convivente – vedi legge 76/2016 sulle unioni civili e legge 76/2016 art. 1 commi 35-65 conviventi di fatto – non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
- I coniugi fiscalmente a carico non devono possedere un reddito complessivo annuo di imposta superiore a 2.840,51 euro (valore attualmente previsto dalle norme fiscali che potrebbe essere adeguato).
- Il nucleo familiare non fiscalmente a carico:
- i figli, compresi i figli riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati – purché conviventi
- figli non conviventi sino a 30 anni di età che siano regolarmente iscritti ad Università aventi sede in provincia diversa dal genitore titolare della copertura.
- I familiari hanno diritto alle prestazioni sanitarie integrative finché il lavoratore è iscritto.I seguenti familiari non fiscalmente a carico possono, a pagamento, tra il 1° e il 28 febbraio 2018:
POSSONO INOLTRE ADERIRE AL FONDO:
- coniuge e convivente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli non conviventi del lavoratore affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge con versamento a carico del lavoratore L’iscrizione al fondo cessa al 31 dicembre di ogni anno.
- La decorrenza delle prestazioni avverrà in regime diretto (in rete) dal 1° aprile 2018. La possibilità del rimborso sarà possibile sempre dal 1° aprile 2018 anche per prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2018 in regime indiretto (fuori rete).
PIANI SANITARI 2018 – 2020
Il Fondo mètaSalute per il triennio 2018 – 2020 prevede Piani Sanitari aggiuntivi.
L’adesione ai piani sanitari dei lavoratori può avvenire solo in forma collettiva.
COSTI DEI PIANI SANITARI
Tabella della contribuzione per i componenti del nucleo familiare NON fiscalmente a carico*
PREMI | Per ogni componente Non FISCALMENTE A CARICO | |
Massimali condivisi | Massimali autonomi | |
Piano Base | 149,00 | 219,00 |
CESSAZIONE DELL’ADESIONE AL FONDO
La cessazione dell’adesione va comunicata al Fondo da parte dell’azienda entro l’ultimo giorno di ogni mese e decorre dal mese successivo; l’onere contributivo per l’azienda è dovuto per l’intero mese e il lavoratore mantiene conseguentemente il diritto alle prestazioni per l’intero mese.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione:
- il lavoratore mantiene il diritto alle prestazioni dal mese successivo se la nuova iscrizione avviene nell’arco di quattro mesi;
- in caso di riassunzione e re-iscrizione oltre i quattro mesi dal precedente rapporto di lavoro, il diritto alle prestazioni decorre dal 1° giorno del 5° mese con il successivo recupero del periodo di carenza.Cornaredo, 11 gennaio 2018
La RSU di Castellettowww.rsustcastelletto.org : RSU ST Castelletto